Cila per il superbonus: le nuove norme chiariscono che, anche in caso di interventi strutturali, per procedere basterà la sola Comunicazione di inizio lavori (Cila) e non servirà la Scia. Brunetta: “Ecco il modulo unico”
Per le opere di edilizia libera nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento, mentre in caso di variazioni in corso d’opera basterà comunicarle a fine lavori come integrazione della stessa comunicazione originaria. Diventa tutto più semplice. Nella richiesta del superbonus 110%, il cappotto termico sarà in deroga alle distanze minime tra i palazzi e i pannelli fotovoltaici potranno essere montati anche nelle zone A dei centri storici purché integrati e non riflettenti. In caso di errori formali che “non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo”, non è prevista la decadenza delle agevolazioni. Invece nel caso di violazioni rilevanti ai fini delle erogazioni degli incentivi, la decadenza del beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Fra le modifiche introdotte in parlamento, il pacchetto di misure che snelliscono l’utilizzo del Superbonus al 110%. Proprio su questo aspetto, il ministro della Pa, Renato Brunetta, ha assicurato che domani in Conferenza Unificata verrà licenziato il modulo standard unico per i lavori incentivati: “Sara’ più facile accedere al Superbonus 110% grazie alla presentazione al comune della sola Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata, senza bisogno di ulteriori certificazioni di regolarità – ha detto Bruentta – Domani approderà all’esame della Conferenza unificata il modulo standard per ottenere l’agevolazione: un’altra straordinaria semplificazione. Il provvedimento, inoltre, accelera le procedure di appalto e impedisce che eventuali ricorsi al tar blocchino la realizzazione delle opere previste dal Pnrr. E’ la garanzia che l’Italia procederà in velocità senza pregiudicare le legittime tutele per le imprese”.
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