Il DL Rilancio, che finalmente ha visto la luce, ha portato (art. 128) al 110% l’aliquota di detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.
Questo il dettaglio degli interventi finanziabili sugli edifici esistenti:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (NB: non si citano le falde inclinate: quindi sono escluse?) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento), a pompa di calore (ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) o a microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata anche in questo caso su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro
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